PROROGA SISTRI
Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare prevede che il termine per l'avvio completo del SISTRI è prorogato al 31 maggio 2011, al fine di consentire ai soggetti tenuti destinatari di quanto previsto dal Decreto del dicembre 2009 di acquisire una maggiore familiarità con il SISTRI evitando soluzione di continuita nel controllo della tracciabilità dei rifiuti.
Lo stesso decreto prevede una proroga al 30 aprile 2011 per la comunicazione che i produttori iniziali di rifiuti e imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dovevano effettuare al SISTRI , ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del D.M. 17/12/2009 .
I soggetti tenuti dovranno fornire le informazioni, previste dall'apposita scheda SISTRI, relative al 2010, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico.
Dispositivo Usb e scatola nera per monitorare il percorso dei rifiuti
Le ultime informazioni complete relativamente ai rifiuti speciali in Italia risalgono al 2006. Con la sostituzione dell'attuale sistema cartaceo con il Sistri, basato su un flusso di dati in tempo reale, sarà possibile ottenere statistiche aggiornate con una frequenza molto maggiore. La quantità di rifiuti speciali prodotta in Italia nel 2006 è stata di 134,7 milioni di tonnellate: di questi 125,5 milioni di tonnellate erano rifiuti speciali non pericolosi e 9,2 milioni di tonnellate rifiuti speciali pericolosi. Il sistema Sistri prevede un dispositivo elettronico Usb per accedere al sistema, trasmettere i dati e memorizzare informazioni; una "scatola nera" da installare su ciascun veicolo che trasporta rifiuti speciali e che ha la funzione di monitorare il percorso del carico dal produttore al centro di smaltimento; infine, apparecchiature di videosorveglianza negli impianti di discarica, di incenerimento e di coincenerimento per controllare l'ingresso e l'uscita degli automezzi.
CIRCOLARE 2/3/2011
Pubblicata la circolare sugli obblighi di comunicazione SISTRI e MUD per il 2011
La circolare firmata il 2 marzo u. s. dal Direttore Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche reca indicazioni operative relative all'assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla Legge 70/94, al DPCM 27/4/2010 e all'articolo 12 del DM 17/12/2009, come modificato con DM 22/12/2010.
Nelle more della piena entrata a regime (a decorrere dall’1.6.2011) del SISTRI quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti, il DM 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI, ha previsto, a carico dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il MUD, l’obbligo di comunicare al SISTRI determinate informazioni.
I trasportatori di rifiuti e coloro che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione non sono tenuti, pertanto, a porre in essere alcun adempimento di comunicazione a decorrere dall’anno 2010.
Le informazioni relative all’anno 2010 devono essere comunicate, secondo le modalità di seguito illustrate, entro il 30 aprile 2011, mentre le informazioni relative al periodo 1.1.2011 - 31.5.2011 dovranno essere comunicate entro il 31 dicembre 2011.
Stante il disposto dell’articolo 12 del DM 17 dicembre 2009, come modificato con DM 22 dicembre 2010, le informazioni da comunicare sono riferite anche al periodo cosiddetto del "doppio binario", nel quale è stato mantenuto anche l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006. Alla luce di ciò, tutti i soggetti sopra indicati dovranno presentare, entro il 30 aprile 2011, la comunicazione SISTRI per tutto il 2010 e per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2011.
La presentazione della dichiarazione SISTRI potrà dunque avvenire con le seguenti modalità alternative, a scelta dell’interessato:
- Compilando in via telematica gli appositi modelli, che saranno pubblicati sul portale www.sistri.it, oppure
- Compilando e trasmettendo alla Camera di commercio territorialmente competente, previo pagamento del diritto di segreteria e con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD di cui alla legge n.70/94, le schede del Capitolo 1 - Rifiuti del DPCM 27 aprile 2010 relative alla specifica attività svolta.
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