(Leggi di riferimento: decreto
Ronchi , Ronchi-bis
, Ronchi-ter
, D.M.
1 aprile 1998, n. 145)
Il D.M.145/1998, definisce il modello
di formulario di identificazione, ossia il documento
che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto
di qualsiasi rifiuto.
Una novità importante consiste nel fatto
che decade la responsabilità del produttore
dei rifiuti in caso di scorretto smaltimento o recupero,
una volta che il formulario è stato compilato
e che ha ricevuto la quarta copia da parte del soggetto
incaricato del trattamento del rifiuto.
SOGGETTI OBBLIGATI
Tutti i soggetti che effettuano trasporto di
rifiuti, fatta eccezione per il soggetto che
gestisce il servizio pubblico durante il trasporto
di rifiuti urbani e per i trasporti inferiori a
30 Kg o 30 l giornalieri effettuati dal produttore.
ADEMPIMENTI RICHIESTI
Durante il trasporto effettuato da enti o imprese
i rifiuti sono accompagnati da un formulario
di identificazione (DM 1 aprile 1998/145) dal
quale devono risultare, in particolare, i seguenti
dati:
- nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- origine, tipologia e quantità del
rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso dell'istradamento;
- nome ed indirizzo del destinatario.
Il formulario di identificazione deve essere redatto
in quattro esemplari, compilato, datato e
firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato
dal trasportatore:
- una copia del formulario deve rimanere presso
il detentore
le altre tre, controfirmate e datate in arrivo
dal destinatario, sono acquisite:
- una dal destinatario
- due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne
una al detentore.
Le copie del formulario devono essere conservate
per cinque anni.
Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi
devono essere imballati ed etichettati in conformità
alle norme vigenti in materia.
Le presenti disposizioni non si applicano al trasporto
di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce
il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti
che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi
al giorno o di trenta litri al giorno effettuati
dal produttore dei rifiuti stessi.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Ciascun formulario consta di 4 copie che, alla
partenza del rifiuto, sono firmate dal detentore
e dal trasportatore. Una copia rimane presso il
detentore, le altre 3 sono controfirmate e datate,
all'arrivo, dal destinatario: di queste una rimane
al destinatario, una al trasportatore e l'ultima
viene spedita al mittente, cui deve giungere entro
3 mesi dalla data di conferimento del rifiuto.
I formulari numerati debbono essere predisposti
da tipografie autorizzate su carta a ricalco e debbono
essere reperiti in commercio. La fattura di acquisto
dei formulari, dalla quale devono risultare gli
estremi seriali e numerici degli stessi, deve essere
registrata sul registro IVA-acquisti prima del loro
utilizzo. I formulari debbono essere numerati e
vidimati dall'Ufficio del Registro o dalle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
e devono essere annotati sul registri IVA-acquisti.
La vidimazione dei predetti formulari di identificazione
è gratuita e non è soggetta ad alcun
diritto o imposizione tributaria. Il formulario
è emesso dal produttore/detentore del rifiuto
o dal trasportatore e deve essere conservato insieme
al registro.
SANZIONI
Per il trasporto di rifiuti senza formulario, o
in caso di mancanza o inesattezza dei dati riportati,
si applicano le seguenti sanzioni:
- rifiuti non pericolosi: sanzione amministrativa
da 3 a 18 milioni
- rifiuti pericolosi: reclusione fino
a 2 anni
Qualora le indicazioni siano formalmente inesatte
o incomplete ma i dati riportati nel MUD, nei registri,
nei formulari di identificazione e nelle altre scritture
contabili tenute per legge consentono di ricostruire
le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa
da lire cinquecentomila a lire 3 milioni