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Formulario di Trasporto Rifiuti

(Leggi di riferimento: decreto Ronchi , Ronchi-bis , Ronchi-ter , D.M. 1 aprile 1998, n. 145)

Il D.M.145/1998, definisce il modello di formulario di identificazione, ossia il documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto di qualsiasi rifiuto.

Una novità importante consiste nel fatto che decade la responsabilità del produttore dei rifiuti in caso di scorretto smaltimento o recupero, una volta che il formulario è stato compilato e che ha ricevuto la quarta copia da parte del soggetto incaricato del trattamento del rifiuto.

SOGGETTI OBBLIGATI

Tutti i soggetti che effettuano trasporto di rifiuti, fatta eccezione per il soggetto che gestisce il servizio pubblico durante il trasporto di rifiuti urbani e per i trasporti inferiori a 30 Kg o 30 l giornalieri effettuati dal produttore.

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione (DM 1 aprile 1998/145) dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:

  1. nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
  2. origine, tipologia e quantità del rifiuto;
  3. impianto di destinazione;
  4. data e percorso dell'istradamento;
  5. nome ed indirizzo del destinatario.

Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore:

  • una copia del formulario deve rimanere presso il detentore

le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite:

  • una dal destinatario
  • due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.

Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

Le presenti disposizioni non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Ciascun formulario consta di 4 copie che, alla partenza del rifiuto, sono firmate dal detentore e dal trasportatore. Una copia rimane presso il detentore, le altre 3 sono controfirmate e datate, all'arrivo, dal destinatario: di queste una rimane al destinatario, una al trasportatore e l'ultima viene spedita al mittente, cui deve giungere entro 3 mesi dalla data di conferimento del rifiuto.

I formulari numerati debbono essere predisposti da tipografie autorizzate su carta a ricalco e debbono essere reperiti in commercio. La fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi, deve essere registrata sul registro IVA-acquisti prima del loro utilizzo. I formulari debbono essere numerati e vidimati dall'Ufficio del Registro o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e devono essere annotati sul registri IVA-acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. Il formulario è emesso dal produttore/detentore del rifiuto o dal trasportatore e deve essere conservato insieme al registro.

SANZIONI

Per il trasporto di rifiuti senza formulario, o in caso di mancanza o inesattezza dei dati riportati, si applicano le seguenti sanzioni:

  • rifiuti non pericolosi: sanzione amministrativa da 3 a 18 milioni
  • rifiuti pericolosi: reclusione fino a 2 anni

Qualora le indicazioni siano formalmente inesatte o incomplete ma i dati riportati nel MUD, nei registri, nei formulari di identificazione e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire 3 milioni

 

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