(Leggi di riferimento: decreto
Ronchi , Ronchi-bis
, Ronchi-ter
, D.M.
1 aprile 1998, n. 145 , Circolare
4 agosto 1998 )
SOGGETTI OBBLIGATI
I soggetti di cui all'art.11 comma 3 del Ronchi,
hanno l'obbligo di tenere un registro di carico
e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio
del registro, su cui devono annotare le informazioni
sulle caratteristiche qualitative e quantitative
dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione
annuale al Catasto
I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non
eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi
ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono
adempiere all'obbligo della tenuta dei registri
di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le
organizzazioni di categoria interessate o loro società
di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti
con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa
copia dei dati trasmessi.
ADEMPIMENTO RICHIESTO
Le annotazioni devono essere effettuate:
- per i produttori almeno entro una settimana
dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del
medesimo;
- per i soggetti che effettuano la raccolta
e il trasporto almeno entro una settimana
dalla effettuazione del trasporto;
- per i commercianti e gli intermediari
almeno entro una settimana dalla effettuazione
della transazione relativa;
- per i soggetti che effettuano le operazioni
di recupero e di smaltimento entro ventiquattro
ore dalla presa in carico dei rifiuti.
Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese
che svolgono attività di smaltimento e di
recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
- l'origine, la quantità, le caratteristiche
e la destinazione specifica dei rifiuti;
- la data del carico e dello scarico dei rifiuti
ed il mezzo di trasporto utilizzato;
- il metodo di trattamento impiegato.
I registri sono tenuti presso ogni impianto di
produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento
di rifiuti nonché presso la sede delle imprese
che effettuano attività di raccolta e trasporto,
e presso la sede dei commercianti e degli intermediari.
I registri integrati con i formulari relativi al
trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque
anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione
dei registri relativi alle operazioni di smaltimento
dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati
a tempo indeterminato ed al termine dell'attività
devono essere consegnati all'autorità che
ha rilasciato l'autorizzazione.
I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti
prodotti dalle attività di manutenzione delle
reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti
pubblici e privati titolari di diritti speciali
o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata
con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
che installano e gestiscono, direttamente o mediante
appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di
forniture e servizi di interesse pubblico, possono
essere tenuti, nell'ambito della Provincia dove
l'attività è svolta, presso le sedi
di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente
comunicato preventivamente alla Provincia medesima.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Il modello uniforme individuato dal Ronchi è
stato definito con il DM 1 Aprile 1998, n° 148,
con due nuovi modelli:
- modello A per produttori, recuperatori,
smaltitori, trasportatori, intermediari e commercianti
detentori del rifiuto,
- modello B per intermediari e commercianti
non detentori.
Oltre ai modelli, il decreto include le istruzioni
per la compilazione e le caratteristiche di pericolo
dei rifiuti da indicare sul registro per ciascun
rifiuto pericoloso sulla base di quanto indicato
nell'elenco negli allegati del D.M. 148.
Il registro è composto da fogli numerati
e deve essere vidimato dall'Ufficio del Registro.
Costituiscono parte integrante del registro anche
i formulari di identificazione relativi a ciascun
trasporto.
Ogni registro può essere utilizzato per
uno o più rifiuti.
Per i rifiuti non pericolosi il registro può
essere sostituito da:
- registro IVA di acquisto e vendite;
- scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art.14
del D.P.R. 600/73;
- altri registri o documentazione contabile la
cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge.
In questi casi i predetti documenti debbono essere
numerati, vidimati, integrati dal formulario di
identificazione e debbono contenere le seguenti
informazioni:
- data di produzione o di presa in carico e di
scarico del rifiuto, il numero progressivo della
registrazione e la data in cui il movimento viene
effettuato;
- le caratteristiche del rifiuto;
- le quantità dei rifiuti prodotti all'interno
dell'unità locale o presi in carico;
- l'eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;
- il numero del formulario che accompagna il trasporto
dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazioni
di recupero o di smaltimento;
- l'eventuale intermediario o commerciante di
cui ci si avvale.
SCADENZE
I registri debbono essere tenuti presso l'impianto
di produzione, stoccaggio, recupero o smaltimento
dei rifiuti, ovvero presso la sede dei trasportatori,
commercianti ed intermediari. Debbono inoltre essere
conservati, insieme ai formulari, per 5 anni dalla
data dell'ultima registrazione.
Ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.22/97, le annotazioni
sul registro debbono essere effettuate, a seconda
del soggetto obbligato, secondo le scadenze definite
sopra.
Il decreto è entrato in vigore il 13 giugno
1998. I registri di carico e scarico in uso possono
essere utilizzati fino ad esaurimento, purchè
contengano tutti i dati previsti nei nuovi modelli.
SANZIONI
La sanzione nel caso di omissione di tenuta o tenuta
in modo incompleto del registro di carico e scarico
va da lire 5 milioni a lire 30 milioni per i rifiuti
speciali, da lire 30 milioni a lire 180 milioni
per i rifiuti pericolosi. E' prevista inoltre la
sospensione da 1 mese ad 1 anno dalla carica rivestita
dal soggetto responsabile dell'infrazione.
Per aziende con meno di 15 dipendenti le pene sono
ridotte come segue:
- rifiuti non pericolosi sanzione amministrativa
da 2 a 12 milioni
- rifiuti pericolosi sanzione amministrativa da
4 a 24 milioni
Qualora le indicazioni siano formalmente inesatte
o incomplete ma i dati riportati nel MUD, nei registri,
nei formulari di identificazione e nelle altre scritture
contabili tenute per legge consentono di ricostruire
le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa
da lire cinquecentomila a lire 3 milioni.