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Tenuta dei Registri di Carico e Scarico

(Leggi di riferimento: decreto Ronchi , Ronchi-bis , Ronchi-ter , D.M. 1 aprile 1998, n. 145 , Circolare 4 agosto 1998 )

SOGGETTI OBBLIGATI

I soggetti di cui all'art.11 comma 3 del Ronchi, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto

I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

ADEMPIMENTO RICHIESTO

Le annotazioni devono essere effettuate:

  • per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
  • per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;
  • per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;
  • per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.

Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

  • l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
  • la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
  • il metodo di trattamento impiegato.

I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari.

I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti, nell'ambito della Provincia dove l'attività è svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato preventivamente alla Provincia medesima.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Il modello uniforme individuato dal Ronchi è stato definito con il DM 1 Aprile 1998, n° 148, con due nuovi modelli:

  • modello A per produttori, recuperatori, smaltitori, trasportatori, intermediari e commercianti detentori del rifiuto,
  • modello B per intermediari e commercianti non detentori.

Oltre ai modelli, il decreto include le istruzioni per la compilazione e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti da indicare sul registro per ciascun rifiuto pericoloso sulla base di quanto indicato nell'elenco negli allegati del D.M. 148.

Il registro è composto da fogli numerati e deve essere vidimato dall'Ufficio del Registro.

Costituiscono parte integrante del registro anche i formulari di identificazione relativi a ciascun trasporto.

Ogni registro può essere utilizzato per uno o più rifiuti.

Per i rifiuti non pericolosi il registro può essere sostituito da:

  • registro IVA di acquisto e vendite;
  • scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art.14 del D.P.R. 600/73;
  • altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge.

In questi casi i predetti documenti debbono essere numerati, vidimati, integrati dal formulario di identificazione e debbono contenere le seguenti informazioni:

  • data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data in cui il movimento viene effettuato;
  • le caratteristiche del rifiuto;
  • le quantità dei rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico;
  • l'eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;
  • il numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento;
  • l'eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale.
SCADENZE

I registri debbono essere tenuti presso l'impianto di produzione, stoccaggio, recupero o smaltimento dei rifiuti, ovvero presso la sede dei trasportatori, commercianti ed intermediari. Debbono inoltre essere conservati, insieme ai formulari, per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.

Ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.22/97, le annotazioni sul registro debbono essere effettuate, a seconda del soggetto obbligato, secondo le scadenze definite sopra.

Il decreto è entrato in vigore il 13 giugno 1998. I registri di carico e scarico in uso possono essere utilizzati fino ad esaurimento, purchè contengano tutti i dati previsti nei nuovi modelli.

SANZIONI

La sanzione nel caso di omissione di tenuta o tenuta in modo incompleto del registro di carico e scarico va da lire 5 milioni a lire 30 milioni per i rifiuti speciali, da lire 30 milioni a lire 180 milioni per i rifiuti pericolosi. E' prevista inoltre la sospensione da 1 mese ad 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione.

Per aziende con meno di 15 dipendenti le pene sono ridotte come segue:

  • rifiuti non pericolosi sanzione amministrativa da 2 a 12 milioni
  • rifiuti pericolosi sanzione amministrativa da 4 a 24 milioni

Qualora le indicazioni siano formalmente inesatte o incomplete ma i dati riportati nel MUD, nei registri, nei formulari di identificazione e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire 3 milioni.

 

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