(Leggi di riferimento: decreto Ronchi, Ronchi-bis, Ronchi-ter)
Gli oneri relativi alle attività di smaltimento
sono a carico del detentore, che consegna i rifiuti
ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto
che effettua le operazioni individuate nell'allegato
B al presente decreto, e dei precedenti detentori
o del produttore dei rifiuti.
Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri
obblighi con le seguenti priorità:
- autosmaltimento dei rifiuti;
- conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati
ai sensi delle disposizioni vigenti;
- conferimento dei rifiuti ai soggetti che
gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei
rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata
apposita convenzione;
- esportazione dei rifiuti con le modalità
previste dall'articolo 16 del presente decreto.
La responsabilità del detentore per il corretto
recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
- in caso di conferimento dei rifiuti al servizio
pubblico di raccolta;
- in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti
autorizzati alle attività di recupero o di
smaltimento, a condizione che il detentore abbia
ricevuto il formulario di cui all'articolo 15
controfirmato e datato in arrivo dal destinatario
entro tre mesi dalla data di conferimento dei
rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza
del predetto termine abbia provveduto a dasre
comunicazione alla Provincia della mancata ricezione
del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere
di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi
e la comunicazione deve essere effettuata alla
Regione.
AUTOSMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Con l'entrata in vigore del Decreto Ronchi non
è più necessaria l'autorizzazione, purché
l'autosmaltimento rispetti alcune condizioni:
- deve essere effettuato nel luogo di produzione,
- i rifiuti devono essere non pericolosi,
- il trattamento dei rifiuti non deve comportare
la gestione di una discarica
- vanno comunque rispettate le norme tecniche
relative
(e si vuole effettuare l'autosmaltimento di rifiuti
pericolosi è necessario richiedere l'autorizzazione,
se è necessaria la gestione di una discarica
occorrerà l'iscrizione all'Albo).
Si può iniziare l'autosmaltimento decorsi
90 giorni dalla comunicazione di inizio attività
alla Provincia territorialmente competente, che
provvederà a fare d'ufficio le opportune verifiche.
La denuncia di inizio attività va ripetuta
ogni 5 anni e ogniqualvolta intervengano modifiche
sostanziali al processo di autosmaltimento.
DISCARICHE
E' vietato smaltire in discarica le seguenti tipologie
di rifiuto:
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Divieto a partire dal 28 Maggio 1998 |
Divieto a partire
dal 1 Gennaio 2000 (*) |
- rifiuti allo stato liquido;
- rifiuti classificati esplosivi (H1) e/o
comburenti (H2);
- rifiuti con un punto di infiammabilità
inferiore a 55°C;
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- rifiuti che contengono una o più
sostanze corrosive classificate come R35
in concentrazione totale superiore all'1%;
- rifiuti che contengono una o più
sostanze corrosive classificate come R34
in concentrazione totale superiore al 5%;
- rifiuti sanitari a rischio infettivo (H9);
- rifiuti della produzione di principi attivi
per presidi medico-chirurgici e prodotti
fitosanitari;
- rifiuti che contengono o sono contaminati
da policlorodifenili (PCB), policlorotrifenili
(PCT), monometiltetraclorodifenilmetano,
monometildiclorodifenilmetano, monometildibromodifenilmetano
in quantità superiore a 25 ppm;
- rifiuti che contengono o sono contaminati
da diossine e/o furani in quantità
superiori a 10 ppb, calcolati con le modalità
stabilite in allegato al decreto;
- rifiuti che contengono sostanze lesive
dello strato di ozono statosferico;
- rifiuti che contengono sostanze chimiche
nuove provenienti da attività di ricerca
e di sviluppo i cui effetti sull'uomo o
sull'ambiente non siano noti.
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Inoltre dall'1 gennaio 2000 è consentito conferire
in discarica solo rifiuti inerti, rifiuti individuati
da precise norme tecniche e rifiuti che residuano
da operazioni di riciclaggio, recupero e smaltimento.
*AGGIORNAMENTO: tale termine è stato prorogato
a data da definirsi (comunque non oltre il 16 luglio
2001) dal decreto n° 500 del 30 Dicembre 1999
RONCHI BIS
NOTA: con il "Ronchi-bis" diventano soggette
alla disciplina sui rifiuti anche le seguenti:
- attività di trattamento di scarti che danno
origine a fertilizzanti
- le frazioni provenienti da raccolte differenziate
condotte senza fini di lucro
- i materiali non pericolosi derivanti da attività
di scavo
- le attività di recupero effettuate nel
medesimo luogo di produzione dei rifiuti