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Smaltimento

(Leggi di riferimento: decreto Ronchi, Ronchi-bis, Ronchi-ter)

Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore, che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B al presente decreto, e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

  • autosmaltimento dei rifiuti;
  • conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
  • conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
  • esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 16 del presente decreto.

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

  • in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
  • in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 15 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dasre comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione deve essere effettuata alla Regione.
AUTOSMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Con l'entrata in vigore del Decreto Ronchi non è più necessaria l'autorizzazione, purché l'autosmaltimento rispetti alcune condizioni:

  • deve essere effettuato nel luogo di produzione,
  • i rifiuti devono essere non pericolosi,
  • il trattamento dei rifiuti non deve comportare la gestione di una discarica
  • vanno comunque rispettate le norme tecniche relative

(e si vuole effettuare l'autosmaltimento di rifiuti pericolosi è necessario richiedere l'autorizzazione, se è necessaria la gestione di una discarica occorrerà l'iscrizione all'Albo).

Si può iniziare l'autosmaltimento decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività alla Provincia territorialmente competente, che provvederà a fare d'ufficio le opportune verifiche.

La denuncia di inizio attività va ripetuta ogni 5 anni e ogniqualvolta intervengano modifiche sostanziali al processo di autosmaltimento.

DISCARICHE

E' vietato smaltire in discarica le seguenti tipologie di rifiuto:

Divieto a partire dal 28 Maggio 1998

Divieto a partire dal 1 Gennaio 2000 (*)

  • rifiuti allo stato liquido;
  • rifiuti classificati esplosivi (H1) e/o comburenti (H2);
  • rifiuti con un punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
  • rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale superiore all'1%;
  • rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale superiore al 5%;
  • rifiuti sanitari a rischio infettivo (H9);
  • rifiuti della produzione di principi attivi per presidi medico-chirurgici e prodotti fitosanitari;
  • rifiuti che contengono o sono contaminati da policlorodifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT), monometiltetraclorodifenilmetano, monometildiclorodifenilmetano, monometildibromodifenilmetano in quantità superiore a 25 ppm;
  • rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e/o furani in quantità superiori a 10 ppb, calcolati con le modalità stabilite in allegato al decreto;
  • rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono statosferico;
  • rifiuti che contengono sostanze chimiche nuove provenienti da attività di ricerca e di sviluppo i cui effetti sull'uomo o sull'ambiente non siano noti.

Inoltre dall'1 gennaio 2000 è consentito conferire in discarica solo rifiuti inerti, rifiuti individuati da precise norme tecniche e rifiuti che residuano da operazioni di riciclaggio, recupero e smaltimento.

*AGGIORNAMENTO: tale termine è stato prorogato a data da definirsi (comunque non oltre il 16 luglio 2001) dal decreto n° 500 del 30 Dicembre 1999

RONCHI BIS

NOTA: con il "Ronchi-bis" diventano soggette alla disciplina sui rifiuti anche le seguenti:

  • attività di trattamento di scarti che danno origine a fertilizzanti
  • le frazioni provenienti da raccolte differenziate condotte senza fini di lucro
  • i materiali non pericolosi derivanti da attività di scavo
  • le attività di recupero effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti

 

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