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Stoccaggio provvisorio

1 gennaio 2002: entrano in vigore i nuovi codici dei rifiuti (CER 2002) (decisione 2001/573/CE; decisione 2001/119/CE; decisione 2001/118/CE; decisione 2000/532/CE)

Il Decreto Ronchi elimina il termine stoccaggio provvisorio che era contenuto nel D.P.R. 915/82 e lo sostituisce con tre nuovi concetti:

  • Deposito preliminare (attività di smaltimento vedi allegato B del D.lgs 22/1997)
  • Deposito temporaneo (non è più attività di smaltimento né di recupero)
  • Messa in riserva (attività di recupero vedi allegato C del D.lgs 22/1997)
Deposito preliminare (allo smaltimento, allegato B)

Consiste:

  • nello stoccaggio dei rifiuti nel luogo di produzione (senza le condizioni del deposito temporaneo) in attesa del conferimento ad un soggetto che lo porterà al luogo di smaltimento oppure
  • nello stoccaggio in un luogo diverso dove avverrà lo smaltimento.

E' necessaria l'autorizzazione (procedura normale). Non si riportano gli adempimenti a carico del gestore dell'impianto di smaltimento

Deposito temporaneo

(Leggi di riferimento: art.6 del Decreto Ronchi; Ronchi-bis; Ronchi-ter)

Con deposito temporaneo si intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti.

Il deposito temporaneo può avvenire purché siano rispettate le seguenti condizioni:

  • i rifiuti non debbono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiori a 2,5 ppm (ppm = parti per milione) né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiori a 25 ppm
  • pericolosi < 10 m3 (metri cubi) avviati al recupero almeno 1 volta all'anno, pericolosi >10 m3 avviati al recupero con cadenza bimestrale, non pericolosi <20 m3 avviati al recupero almeno 1 volta all'anno, non pericolosi >20 m3 avviati al recupero con cadenza trimestrale
  • il deposito deve avvenire per tipi omogenei, nel rispetto delle norme tecniche soprattutto per i rifiuti pericolosi
  • salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 2 quinquies legge 10-2-89 n.45 in nessun caso può essere effettuato lo stoccaggio dei rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie.
  • non è più obbligatoria la comunicazione alla Provincia del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi

Vanno inoltre osservate alcune precauzioni generali:

  • i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti tossici e nocivi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazioni alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
  • i rifiuti incompatibili suscettibili cioè a reagire pericolosamente tra di loro, danno luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e tossici, ovvero allo sviluppo di notevole quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro;
  • se lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi;
  • i serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;
  • se lo stoccaggio avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti. Fatta eccezione per i rifiuti smaltibili in discariche di cui al punto 4.2.3.2. della delibera C.I. 27-7-94, i rifiuti stoccati in cumuli devono essere protetti dall’azione delle acque meteoriche e dall’azione del vento;

I recipienti mobili devono essere provvisti di:

  • idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  • accessori dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  • mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazioni.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad inoltrare nuova richiesta di autorizzazione per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti diversi da quelli autorizzati nell’autorizzazione originaria.

Messa in riserva (per il recupero, allegato C)

Con questo termine si intende:

  • lo stoccaggio nel luogo di produzione (senza le condizioni del deposito temporaneo) in attesa del conferimento ad un soggetto autorizzato al trasporto verso il luogo di recupero,
  • oppure lo stoccaggio in una destinazione diversa da quella di produzione dove avverrà il recupero (vale solo per i NON pericolosi).

E' necessaria l'autorizzazione (procedura semplificata). Non si riportano gli adempimenti a carico del gestore dell'impianto di recupero.

 

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