1 gennaio 2002: entrano in vigore i nuovi
codici dei rifiuti (CER 2002) (decisione 2001/573/CE;
decisione 2001/119/CE; decisione 2001/118/CE; decisione
2000/532/CE)
Il Decreto Ronchi elimina il termine
stoccaggio provvisorio che era contenuto
nel D.P.R. 915/82 e lo sostituisce con tre nuovi
concetti:
- Deposito preliminare (attività
di smaltimento vedi allegato B del
D.lgs 22/1997)
- Deposito temporaneo (non è più
attività di smaltimento né di recupero)
- Messa in riserva (attività
di recupero vedi allegato C del D.lgs
22/1997)
Deposito preliminare (allo smaltimento, allegato
B)
Consiste:
- nello stoccaggio dei rifiuti nel luogo di
produzione (senza le condizioni del deposito
temporaneo) in attesa del conferimento ad un soggetto
che lo porterà al luogo di smaltimento
oppure
- nello stoccaggio in un luogo diverso
dove avverrà lo smaltimento.
E' necessaria l'autorizzazione (procedura normale).
Non si riportano gli adempimenti a carico del gestore
dell'impianto di smaltimento
Deposito temporaneo
(Leggi di riferimento: art.6 del Decreto Ronchi;
Ronchi-bis; Ronchi-ter)
Con deposito temporaneo si intende il raggruppamento
dei rifiuti effettuato prima della raccolta
nel luogo in cui sono prodotti.
Il deposito temporaneo può avvenire purché
siano rispettate le seguenti condizioni:
- i rifiuti non debbono contenere policlorodibenzodiossine,
policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli
in quantità superiori a 2,5 ppm (ppm =
parti per milione) né policlorobifenile,
policlorotrifenili in quantità superiori
a 25 ppm
- pericolosi < 10 m3 (metri cubi)
avviati al recupero almeno 1 volta all'anno, pericolosi
>10 m3 avviati al recupero con cadenza
bimestrale, non pericolosi <20 m3
avviati al recupero almeno 1 volta all'anno, non
pericolosi >20 m3 avviati al recupero
con cadenza trimestrale
- il deposito deve avvenire per tipi omogenei,
nel rispetto delle norme tecniche soprattutto
per i rifiuti pericolosi
- salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 2 quinquies
legge 10-2-89 n.45 in nessun caso può essere
effettuato lo stoccaggio dei rifiuti provenienti
dalle strutture sanitarie.
- non è più obbligatoria la comunicazione
alla Provincia del deposito temporaneo di rifiuti
pericolosi
Vanno inoltre osservate alcune precauzioni generali:
- i recipienti, fissi e mobili, comprese
le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti
tossici e nocivi devono possedere adeguati
requisiti di resistenza in relazioni alle
proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche
di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- i rifiuti incompatibili suscettibili
cioè a reagire pericolosamente tra di loro,
danno luogo alla formazione di prodotti esplosivi,
infiammabili e tossici, ovvero allo sviluppo di
notevole quantità di calore, devono
essere stoccati in modo che non possano venire
a contatto tra di loro;
- se lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene
in un serbatoio fuori terra, questo deve essere
dotato di un bacino di contenimento di capacità
pari all'intero volume del serbatoio. Qualora
in uno stesso insediamento vi siano più
serbatoi, potrà essere realizzato un solo
bacino di contenimento di capacità almeno
uguale alla terza parte di quella complessiva
effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il
bacino deve essere di capacità pari a quella
del più grande dei serbatoi;
- i serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono
essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento
qualora questi ultimi siano costituiti da una
tubazione di troppo pieno, il relativo scarico
deve essere convogliato in modo da non costituire
pericolo per gli addetti e per l'ambiente;
- se lo stoccaggio avviene in cumuli, questi devono
essere realizzati su basamenti resistenti all'azione
dei rifiuti. Fatta eccezione per i rifiuti smaltibili
in discariche di cui al punto 4.2.3.2. della delibera
C.I. 27-7-94, i rifiuti stoccati in cumuli devono
essere protetti dall’azione delle acque
meteoriche e dall’azione del vento;
I recipienti mobili devono essere provvisti
di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita
del contenuto;
- accessori dispositivi atti ad effettuare in
condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento
e svuotamento;
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli
le operazioni di movimentazione;
Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio
provvisorio, la natura e la pericolosità
dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono
essere opportunamente contrassegnati con etichette
o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate
nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono
essere ben visibili per dimensioni e collocazioni.
Il titolare dell'autorizzazione è tenuto
ad inoltrare nuova richiesta di autorizzazione per
lo stoccaggio provvisorio di rifiuti diversi da
quelli autorizzati nell’autorizzazione originaria.
Messa in riserva (per il recupero, allegato C)
Con questo termine si intende:
- lo stoccaggio nel luogo di produzione
(senza le condizioni del deposito temporaneo)
in attesa del conferimento ad un soggetto autorizzato
al trasporto verso il luogo di recupero,
- oppure lo stoccaggio in una destinazione
diversa da quella di produzione dove avverrà
il recupero (vale solo per i NON pericolosi).
E' necessaria l'autorizzazione (procedura semplificata).
Non si riportano gli adempimenti a carico del gestore
dell'impianto di recupero.