HOME | BLUEBRAIN | PRODOTTI E SERVIZI | NORMATIVA | AMBIENTE MAGAZINE | PER LE AZIENDE | FOCUS ON | OLTREAMBIENTE | ECO TURISTI | MAPPA
I quaderni
News

a cura del dott. Jacopo Rapisarda

LEGISLAZIONE

  • testo integrale del DDL n. 1753, approvato il 14 maggio 2003 dal Senato e contenente la delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale, nonché le misure di diretta applicazione.
  • In GU n. 106 del 9.5.2003 il DM 18 marzo 2003, n. 101 recante il "Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93".
  • Nota del 14 marzo 2003 del Gabinetto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio riguardo alla determinazione del termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione MUD.
  • Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato in data 18 aprile 2003 il Decreto Ministeriale contenente disposizioni recanti il divieto di accesso di alcune navi nei porti nazionali per la salvaguardia della sicurezza della navigazione(in GU n. 100 del 2-5-2003).

GIURISPRUDENZA

  • Il Consiglio di Stato, con sentenza del 29 aprile 2003, ha ribadito il principio scondo cui "la situazione di necessità ed emergenza che autorizza, ai sensi dell’art.5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, l’adozione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di ordinanze extra ordinem non vale a comprimere senza limiti l’autonomia regionale, che esige, viceversa, per il rispetto delle relative prerogative costituzionalmente garantite, la necessità che gli interventi straordinari si realizzino d’intesa con le Regioni interessate".
  • La Corte di Cassazione Penale, mediante la pronuncia n. 8112 del 19 marzo 2003, ha stabilito che - anteriormente a qualsiasi provvedimento di perquisizione e sequestro, qualificabile come atto a sorpresa comportante la mera facoltà di presenza del difensore ma senza obbligo di preavviso - non sussiste l'obbligo di emettere l'informazione di garanzia di cui all'art. 369 c.p.p.: tale principio è ricavabile, secondo i Giudici di legittimità, dalle stesse finalità cui si ispira l'istituto dell'informazione di garanzia che, se pure collegata ad un atto che prevede la presenza del difensore, non è tuttavia finalizzata alla conoscenza, da parte dell'indagato, di tale specifico atto, ma risponde soltanto allo scopo di fargli conoscere (qualora non ne risulti già reso edotto) che sono in corso attività di indagine che lo riguardano. La stessa natura degli "atti a sorpresa", in ogni caso, mal si concilierebbe, sempre secondo la Corte, con il previo invio della informazione di garanzia, attesa la prevalenza delle primarie esigenze di tutela dell'autenticità della prova rispetto alla completa operatività del meccanismo previsto dall'art. 369 c.p.p. (sul punto v. anche Le Sezioni Unite della Cass. Pen., sentenza 23.2.2000, n. 7, ric. Mariano)
    La sentenza è stata emessa in relazione ad un procedimento a carico di un funzionario tecnico comunale responsabile della gestione della discarica, nell'ambito del quale era stato effettuato dalla Guardia di Finanza il sequestro di un modulo della discarica ormai esaurito e ricolmo di rifiuti, nonché privo di copertura idonea ad impedire l'infiltrazione di acque meteoriche, ove si era conseguentemente avuta la tracimazione di percolato, che si infiltrava nel terreno contaminando il suolo e rischiando di raggiungere la falda freatica sottostante.

 

Iscriviti
per ricevere gratuitamente la nostra news-letter con le novità, gli aggiornamenti, e le iniziative del sito.

Scopri i dettagli >>
INFORMAZIONI
ASSISTENZA
Numero Verde
A pagamento