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I quaderni
News
a cura del dott. Jacopo Rapisarda
LEGISLAZIONE
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testo integrale del DDL
n. 1753, approvato il 14 maggio 2003 dal Senato
e contenente la delega al Governo per il riordino,
il coordinamento e l'integrazione della legislazione
in materia ambientale, nonché le misure
di diretta applicazione.
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In GU n. 106 del 9.5.2003
il DM
18 marzo 2003, n. 101 recante il "Regolamento
per la realizzazione di una mappatura delle zone
del territorio nazionale interessate dalla presenza
di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge
23 marzo 2001, n. 93".
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Nota del 14
marzo 2003 del Gabinetto del Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio riguardo alla determinazione
del termine entro il quale deve essere presentata
la dichiarazione MUD.
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Il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti ha emanato in data 18
aprile 2003 il Decreto Ministeriale contenente
disposizioni recanti il divieto di accesso di
alcune navi nei porti nazionali per la salvaguardia
della sicurezza della navigazione(in GU n. 100
del 2-5-2003).
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Il Consiglio di Stato,
con sentenza
del 29 aprile 2003, ha ribadito il principio
scondo cui "la situazione di necessità
ed emergenza che autorizza, ai sensi dell’art.5
della legge 24 febbraio 1992, n.225, l’adozione
da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri
di ordinanze extra ordinem non vale a comprimere
senza limiti l’autonomia regionale, che
esige, viceversa, per il rispetto delle relative
prerogative costituzionalmente garantite, la necessità
che gli interventi straordinari si realizzino
d’intesa con le Regioni interessate".
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La Corte di Cassazione
Penale, mediante la pronuncia n.
8112 del 19 marzo 2003, ha stabilito che -
anteriormente a qualsiasi provvedimento di perquisizione
e sequestro, qualificabile come atto a sorpresa
comportante la mera facoltà di presenza
del difensore ma senza obbligo di preavviso -
non sussiste l'obbligo di emettere l'informazione
di garanzia di cui all'art. 369 c.p.p.: tale principio
è ricavabile, secondo i Giudici di legittimità,
dalle stesse finalità cui si ispira l'istituto
dell'informazione di garanzia che, se pure collegata
ad un atto che prevede la presenza del difensore,
non è tuttavia finalizzata alla conoscenza,
da parte dell'indagato, di tale specifico atto,
ma risponde soltanto allo scopo di fargli conoscere
(qualora non ne risulti già reso edotto)
che sono in corso attività di indagine
che lo riguardano. La stessa natura degli "atti
a sorpresa", in ogni caso, mal si concilierebbe,
sempre secondo la Corte, con il previo invio della
informazione di garanzia, attesa la prevalenza
delle primarie esigenze di tutela dell'autenticità
della prova rispetto alla completa operatività
del meccanismo previsto dall'art. 369 c.p.p. (sul
punto v. anche Le Sezioni Unite della Cass. Pen.,
sentenza 23.2.2000, n. 7, ric. Mariano)
La sentenza è stata emessa in relazione
ad un procedimento a carico di un funzionario
tecnico comunale responsabile della gestione della
discarica, nell'ambito del quale era stato effettuato
dalla Guardia di Finanza il sequestro di un modulo
della discarica ormai esaurito e ricolmo di rifiuti,
nonché privo di copertura idonea ad impedire
l'infiltrazione di acque meteoriche, ove si era
conseguentemente avuta la tracimazione di percolato,
che si infiltrava nel terreno contaminando il
suolo e rischiando di raggiungere la falda freatica
sottostante.
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