SISTRI PROROGA
L’art.13 del D.Lgs 216/211 "Milleproroghe" 2012 (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) ridefinisce scadenze e termini di attuazione del SISTRI, Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
La proroga più importante riguarda il termine di entrata in operatività del SISTRI, da ora spostato al 2 aprile 2012. Termine già precedentemente prorogato con decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il legislatore, per garantire un adeguato periodo transitorio, la verifica dell’efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse e l’ottimale organizzazione da parte delle imprese interessate ha stabilito di prorogare ulteriormente l’entrata in operatività del sistema di controllo.
Viene poi prorogata al 2 luglio 2012 l’esenzione dall’iscrizione agli elenchi del SISTRI per gli imprenditori agricoli che trasportano alle piattaforme di conferimento rifiuti pericolosi in maniera saltuaria. Successivamente a quella data anche: "a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno; b) i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all’anno", dovranno rientrare nelle modalità di registrazione del sistema SISTRI.
Fissato invece al 31 dicembre 2012 il termine per il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorico inferiore ai 13.000kj per chilogrammo. Prorogato inoltre fino al 31 dicembre l’affidamento ai Comuni della Regione Campania della gestione di attività di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e di smaltimento e recupero per quanto concerne la raccolta differenziata.
Ricordiamo infine che in conseguenza dello slittamento dell’entrata in operatività del SISTRI, tramite decreto del ministero dell’Ambiente 12 novembre 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 novembre dello stesso anno, è anche stata già prorogata la scadenza di presentazione del Modello unico di dichiarazione dei dati ambientali, il cosiddetto "Mudino" (leggi anche "SISTRI, prorogato MUD ad aprile 2012″). Tutte le imprese che che producono, recuperano e smaltiscono rifiuti dovranno presentarlo entro il 30 aprile 2012.
VISUALIZZA DLGS 216
------------------------------------------------------------------------------------
Pubblicato un nuovo regolamento di attuazione del SISTRI
Pubblicato sulla G.U. del 5/1/2012 il DECRETO n. 219, il nuovo regolamento concernente l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
Tra gli argomenti affrontati dal Decreto segnaliamo :
- definizione di interoperabilità e introduzione del dispositivo per l'interoperabilità;
- possibilità di richiedere dispositivi aggiuntivi;
- responsabilità della persona fisica titolare della firma elettronica;
- gestione delle variazioni nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, di cessazione dell'attività o del soggetto giuridico, di variazioni dei dati comunicati al momento dell'iscrizione e di variazione dei delegati;
- regime specifico per la gestione delle variazioni per quanto riguarda i trasportatori iscritti all'Albo nazionale gestori;
- costituzione di una banca dati delle autorizzazioni;
- contributi e costi per dispositivi aggiuntivi e sostitutivi.
Modifiche ed integrazioni al Sistri ed introduzione della Usb per l’interoperabilità
Al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 febbraio 2011 n. 52, concernente il Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono apportate varie modifiche ed integrazioni.
Tali modifiche sono state introdotte dal Decreto del Ministero dell'Ambiente numero 219 del 2011, entrato in vigore il 6 gennaio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 4 del 5 gennaio 2012 - Suppl. Ordinario n. 5. Di seguito sono riportate le modifiche più rilevanti:
- il comma 2 dell’articolo 1 del Decreto n. 52 è sostituito dal seguente: "L'Arma dei Carabinieri gestisce i processi ed i flussi di informazioni contenuti nel Sistri"; quindi, la gestione dei flussi informativi del Sistri è estesa a tutta l'Arma dei Carabinieri e non più al solo Comando Carabinieri tutela ambiente;
- aggiornata la definizione di "unità locale" ed aggiunta la definizione di "unità operativa": l’unità locale è definita come qualsiasi sede, impianto o insieme delle unità operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o più attività di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1; mentre per unità operativa si intende il reparto, impianto o stabilimento, all'interno di una unità locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti;
- viene alleggerito il carico di responsabilità del delegato, che ora non è più obbligato alla custodia delle chiavette, perché questa passa al loro "titolare", cioè all'impresa obbligata all’iscrizione al Sistri; infatti all'articolo 9, al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Il titolare del dispositivo e' responsabile della custodia dello stesso";
- inoltre, il delegato rimane titolare della firma elettronica, ma risponde solo del corretto inserimento nelle schede Sistri dei dati ricevuti e non più anche della veridicità dei dati inseriti.
Alla figura del delegato della firma elettronica si aggiunge quella del delegato per il dispositivo Usb per l’interoperabilità tra Sistri e software gestionali delle imprese: all'articolo 2, comma 1, lettera d), dopo le parole "dispositivo USB" sono aggiunte le parole: "nonchè il dispositivo USB per l'interoperabilità di cui all'articolo 8, comma 1-ter";
- se l'impresa ha fatto richiesta per l’accreditamento del proprio sistema gestionale al servizio di interoperabilità, può richiedere al Sistri il rilascio del dispositivo Usb per l'interoperabilità, che è abilitato alla firma delle schede Sistri: il relativo certificato elettronico e le credenziali di accesso sono attribuiti al legale rappresentante che è titolare della firma elettronica e delegato per questo dispositivo Usb dedicato all’interoperabilità. Questo va custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali e tale luogo va indicato in fase di accreditamento del sistema gestionale al servizio di interoperabilità. Qualsiasi variazione del luogo in cui deve essere custodito il dispositivo Usb per l'interoperabilità deve essere comunicata al Sistri;
- nel caso di unità locali o unità operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo degli accessi, previa comunicazione effettuata in forma scritta al SISTRI, è consentito custodire i dispositivi USB presso altra unità locale o unità operativa fermo restando l'obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta;
- la procedura d'iscrizione al Sistri, la procedura per l’installazione dei dispostivi black box, la ripartizione dei contributi per categoria dei soggetti obbligati e la tipologia delle informazioni delle Schede Sistri relativa alle varie categorie sono riportate rispettivamente negli allegati: IA, IB, II, III.
------------------------------------------------------------------------------------
Approvazione MUD per l'anno 2012
Sul supplemento ordinario n. 23 della Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2011 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2012".
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2011, è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione ambientale per l’anno 2012, relativo ai dati dei rifiuti gestiti nell’anno 2011.
Il modello di dichiarazione previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2010 è sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al nuovo decreto.
Il nuovo modello sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2012.
I soggetti interessati sono i seguenti:
- Comuni o loro Unioni e/o Consorzi e Comunità Montane
- Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento
- CONAI (Consorzio NAzionale Imballaggi) o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del D.Lgs 152 del 2006 e s.m.e.i.
- Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
I produttori iniziali di rifiuti, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del MUD dovranno presentare la dichiarazione SISTRI (entro il 30 aprile 2012), ai sensi del DM 52/2011.
Per sapere di più scarica il pdf